OMICIDIO NAUTICO

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.237 del 10-10-2023) Il testo che introduce nell’ ordinamento giuridico il reato di omicidio nautico ed il reato di lesioni personali nautiche diventa la Legge 26 settembre 2023, n.138, portando sullo stesso piano, era ora, omicidio stradale e nautico ora sono sullo stesso piano.

Sono previste pene più severe (da due a sette anni di reclusione) per quanti causano la morte di un individuo mentre si trovano alla guida di un’imbarcazione da diporto per negligenza o violazione delle norme di navigazione. Se poi che viene accusato di omicidio nautico dovesse trovarsi con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope la reclusione sarà da 8 a 12 anni.

Pene triplicate, ma con il massimo di 18 anni, quando l’evento causa la morte di più persone o la morte e lesione di più persone, ma se l’evento non è una diretta conseguenza dell’azione o dell’omissione del responsabile le pene possono ridursi della metà.

Pene specifiche Sono poi previste per quanti adopereranno un’imbarcazione da diporto senza la patente appropriata o se la patente è stata sospesa o revocata 

nuovi criteri anche per l’applicazione dell’arresto obbligatorio in flagranza, per i casi di omicidio nautico con determinate aggravanti  e per l’arresto facoltativo in flagranza, per il delitto di lesioni nautiche gravi o gravissime aggravato dallo stato di alterazione, tuttavia
l’arresto obbligatorio in flagranza non verrà effettuato se il conducente si ferma immediatamente dopo l’incidente per prestare soccorso e si mette a disposizione delle autorità giudiziarie.

A parte la prudenza da adottare durante la guida dei natanti sarà opportuno dotarsi una buona polizza di assicurazione, con massimali di RC adeguati e di una polizza di TUTELA LEGALE che possa consentire di pagare le spese di assistenza legale in ambito penale, che sono certo più consistenti di quelle di un procedimento civile.

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