polizze CAT-NAT
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Il 30 marzo 2025 era l’ultimo giorno entro il quale tutte le imprese, tranne quelle agricole, avrebbero dovuto stipulare una apposita copertura contro le cd “catastrofi naturali” (CAT NAT). Proprio oggi, però, il Consiglio dei Ministri ha approvato una proroga dell’obbligo per le imprese di stipulare polizze contro le calamità naturali, come previsto dalla legge di Bilancio 2024. Le scadenze per la sottoscrizione variano in base alla dimensione delle imprese:
Micro imprese: scadenza prorogata al 1° gennaio 2026.
- Totale dello stato patrimoniale: 450.000 €
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 €
- Numero dipendenti: fino a 10
Piccole imprese: scadenza prorogata al 1° gennaio 2026.
- Totale dello stato patrimoniale: 5 milioni di euro
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 milioni di euro
- Numero dipendenti: fino a 50
Medie imprese: scadenza prorogata al 1° ottobre 2025.
- Totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro
- Numero dipendenti: fino a 250
Grandi imprese: termine fissato al 31 marzo, (con un periodo di tolleranza di 90 giorni senza sanzioni).
- Fatturato maggiore di 150 milioni di euro
- Numero dipendenti: pari o superiore a 500
Tuttavia, nonostante la proroga, le compagnie di assicurazioni ed i clienti, dovranno continuare ad emettere i contratti in questo periodo di proroga che è stato promosso proprio per consentire lo smaltimento dell’enorme mole di lavoro (4.700.000 imprese); ovviamente le polizze già stipulate rimangono valide, non essendo state previste modifiche al testo di legge.
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LA LEGGE
Seguendo quanto prescritto dal legislatore, cerchiamo di fare il punto sulla situazione, approfondendo quanto riportato sia all’Art.1 commi 101-112 della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio), sia al collegato Decreto Ministeriale 18/2025 ed alle successive precisazioni ai tanti quesiti che sono stati posti.
L’OBBLIGATORIETA’
Al comma 101 dell’Art.1 si legge che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese – con esclusione delle imprese agricole – debbono stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni alle cosiddette “immobilizzazioni materiali” (Art.2424 del Codice Civile):
- terreni e ai fabbricati;
- impianti e al macchinario;
- attrezzature industriali e commerciali.
Attenzione quindi, non tutto ciò che è esposto a questi eventi è tutelato dal provvedimento: le merci, e gli arredi per esempio, così come gli autoveicoli, i motoveicoli, le macchine movimento terra, possono tuttavia essere coperti lo stesso, alcuni in questa stessa polizza (merci ed arredi), l altre con polizze specifiche.
Infatti, i veicoli dell’Impresa (quelli iscritti al PRA) che non sono destinatari del provvedimento anche se particolarmente sensibili a questi eventi, potranno essere assicurati:
- integrando la polizza RCA con garanzie specifiche
- stipulando una polizza a parte rispetto alla RCA in forma singola (per ciascun veicolo) oppure, superando i 15 veicoli, anche in forma collettiva (libro matricola).
Inoltre la legge si riferisce ai cd “danni diretti”, ossia quelli in occasione di uno degli eventi assicurati, cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, dovessero produrre danni diretti ai beni assicurati, lasciando fuori dall’obbligo le merci ed i veicoli aziendali, così come le garanzie tipiche se non già assicurate: Incendio – Furto – RCT/O – Danni da interruzione di esercizio – Tutela legale.
La nostra offerta è già integrata con una serie di garanzie accessorie alla polizza CAT-NAT (in giallo quelle a pagamento):
- MERCI
- MERCI IN AUMENTO
- MERCI IN POSTI IN LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI
- MERCI ED ARREDAMENTO
- MERCI ED ARREDAMENTO CONTENUTE NELLE DIPENDENZE
- SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, SMALTIMENTO E TRASPORTO RESIDUI DEL SINISTRO
- PRONTO INTERVENTO SPECIALIZZATO PER QUESTI EVENTI
- ANTICIPO INDENNIZZI
- SPESE DI BONIFICA
- SPESE DI RIPROGETTAZIONE
- ONORARI DEI PERITI DI PARTE, AUDITORS E CONSULENTI;
- BENI PRESSO TERZI E PRESSO FIERE O MOSTRE
- PERDITA PIGIONI
- DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO “MARGINE DI CONTRIBUZIONE”
ovvero la differenza tra:
- La somma dei ricavi di vendita e le rimanenze finali
- La somma delle rimanenze iniziali e dei costi ed oneri
A parte potranno essere invece richieste quelle relative all’ Incendio – Furto – RCT/O – Danni da interruzione di esercizio – Tutela legale e quelle relative ad eventi naturali ed atmosferici ai veicoli dell’impresa.
PREMI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il premio minimo di Polizza/Rata è pari ad euro 185,00 (oltre commissioni broker). Nel rispetto del premio di rata, la polizza potrà essere frazionata anche semestralmente (+3%). In presenza di premi elevati è consentito il frazionamento quadrimestrale (+4%) e trimestrale (+4,5%).
APPROFONDIMENTO
MA I BENI DEVONO ESSERE DI PROPRIETÀ?
Non necessariamente, giacché il Decreto 18/2025 chiarisce che le immobilizzazioni materiali da coprire assicurativamente sono tutte quelle impiegate “[…] a qualsiasi titolo […] per l’esercizio dell’attività di impresa” quindi anche i locali presi in affitto, nei quali si esercita l’attività.
COSA SI INTENDE PER MACCHINARIO?
SCOPERTO
LIMITI DI INDENNIZZO
Per quanto riguarda i limiti di indennizzo, questi sono distribuiti su tre diverse fasce di somma complessivamente assicurata (Art.7 Decreto 18/2025):
- per somme assicurate sino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo è pari al 100%;
- per somme assicurate da 1 a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è almeno del 70%;
- per somme assicurate superiori ai 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è stabilito dalla libera negoziazione tra le parti.
COSA RISCHIA CHI NON SI ASSICURA
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULA
Essendo il contratto perfezionato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente (come consumatore) può recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi al perfezionamento del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta e del contributo al SSN ove previsto.
Il Contraente (consumatore) per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:
- invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata sicilybrokersrl@pec.it
- invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale del Broker (Via Giuseppe Alessi, 18 – 90143 Palermo (PA)
La comunicazione di recesso deve contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica
CONCLUSIONI
L’obbligo assicurativo “CAT NAT” scatta per tutte le realtà iscritte al Registro delle imprese:
quindi sostanzialmente, per le società di capitali, le società di persone, le imprese individuali, oltre che i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti che svolgono la loro attività sotto forma di società.