Il 30 marzo 2025 era l’ultimo giorno entro il quale tutte le imprese, tranne quelle agricole, avrebbero dovuto stipulare una apposita copertura contro le cd “catastrofi naturali” (CAT NAT).
Proprio oggi, però, il Consiglio dei Ministri ha approvato una proroga dell’obbligo per le imprese di stipulare polizze contro le calamità naturali, come previsto dalla legge di Bilancio 2024. Le scadenze per la sottoscrizione variano in base alla dimensione delle imprese:
Micro imprese: scadenza prorogata al 1° gennaio 2026.
- Totale dello stato patrimoniale: 450.000 €
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 €
- Numero dipendenti: fino a 10
Piccole imprese: scadenza prorogata al 1° gennaio 2026.
- Totale dello stato patrimoniale: 5 milioni di euro
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 milioni di euro
- Numero dipendenti: fino a 50
Medie imprese: scadenza prorogata al 1° ottobre 2025.
- Totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro
- Numero dipendenti: fino a 250
Grandi imprese: termine fissato al 31 marzo, (con un periodo di tolleranza di 90 giorni senza sanzioni).
- Fatturato maggiore di 150 milioni di euro
- Numero dipendenti: pari o superiore a 500
Tuttavia, nonostante la proroga, le compagnie di assicurazioni ed i clienti, dovranno continuare ad emettere i contratti in questo periodo di proroga che è stato promosso proprio per consentire lo smaltimento dell’enorme mole di lavoro (4.700.000 imprese); ovviamente le polizze già stipulate rimangono valide, non essendo state previste modifiche al testo di legge.
LA LEGGE
Seguendo quanto prescritto dal legislatore, cerchiamo di fare il punto sulla situazione, approfondendo quanto riportato sia all’Art.1 commi 101-112 della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio), sia al collegato Decreto Ministeriale 18/2025 ed alle successive precisazioni ai tanti quesiti che sono stati posti.
L’OBBLIGATORIETA’
Al comma 101 dell’Art.1 si legge che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese – con esclusione delle imprese agricole – debbono stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni alle cosiddette “immobilizzazioni materiali” (Art.2424 del Codice Civile):
- terreni e ai fabbricati;
- impianti e al macchinario;
- attrezzature industriali e commerciali.
Ovviamente la legge si riferisce ai cd “danni diretti”, ossia quelli in occasione di uno degli eventi assicurati, cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, dovessero produrre danni diretti ai beni assicurati.
MA I BENI DEVONO ESSERE DI PROPRIETÀ?
Non necessariamente, giacché il Decreto 18/2025 chiarisce che le immobilizzazioni materiali da coprire assicurativamente sono tutte quelle impiegate “[…] a qualsiasi titolo […] per l’esercizio dell’attività di impresa” quindi anche i locali presi in affitto, nei quali si esercita l’attività.
COSA SI INTENDE PER MACCHINARIO?
lo stesso citato Decreto specifica che si intendono “[…] tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato”: quindi computer, registratori di cassa e quant’altro attinente l’attività esercitata.
SCOPERTO
A carico dell’assicurato resterà una parte del danno indennizzabile, variabile in funzione della somma complessivamente assicurata (minimo 15%).
LIMITI DI INDENNIZZO
Per quanto riguarda i limiti di indennizzo, questi sono distribuiti su tre diverse fasce di somma complessivamente assicurata (Art.7 Decreto 18/2025):
- per somme assicurate sino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo è pari al 100%;
- per somme assicurate da 1 a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è almeno del 70%;
- per somme assicurate superiori ai 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è stabilito dalla libera negoziazione tra le parti.
COSA RISCHIA CHI NON SI ASSICURA
Non sono previste sanzioni in caso di inadempienza all’obbligo, tuttavia si terrà conto della mancata copertura assicurativa “[…] nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.” Ne consegue che, la mancata adesione all’obbligo, potrà pregiudicare la concessione di eventuali aiuti pubblici, divenendo un requisito indispensabile come quello della produzione della documentazione antimafia (Decreto Legislativo 159/2011).
CONCLUSIONI
L’obbligo assicurativo “CAT NAT” scatta per tutte le realtà iscritte al Registro delle imprese: quindi sostanzialmente, per le società di capitali, le società di persone, le imprese individuali, oltre che i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti che svolgono la loro attività sotto forma di società